Circolare del Viminale – I Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2020, andranno al rinnovo nella primavera del 2026

Con la Circolare n. 83/2024, il Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione per i servizi elettorali del Ministero dell’Interno, ha fornito chiarimenti in merito al rinnovo delle Amministrazioni comunali che sono andate al voto negli anni 2020 e 2021.
La Circolare, nel richiamare la legge n. 182/1991 quale normativa di riferimento per la materia elettorale di settore, rileva che, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 del 2020 e 2021, i termini elettorali ordinari (una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno) erano stati differiti, per entrambe le annualità, al periodo autunnale.
Pertanto, in deroga alla normativa vigente, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si sono svolte, rispettivamente, nel mese di settembre per il 2020 e nel mese di ottobre per il 2021.
La  Circolare evidenzia che tale differimento si era reso necessario a causa dell’emergenza epidemiologica e che nulla era stato disposto, invece, in merito ai termini del rinnovo elettorale degli enti interessati al differimento del voto. A tali Amministrazioni, dunque, continua ad applicarsi la disciplina ordinaria contenuta nella L. n. 182/1991, secondo la quale se il mandato elettorale scade nel secondo semestre dell’anno, si va al rinnovo tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell’anno successivo al compimento del quinquennio.
Pertanto, i Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2020, andranno al rinnovo nella primavera del 2026, i Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2021, rieleggeranno i propri organi nella primavera del 2027.